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Notizia 28/02/2014

Rendiconto condominiale: regole generali


Il rendiconto condominiale è lo strumento dell’amministratore di condominio per poter rendere il conto (da cui “rendiconto”) della propria gestione contabile, in modo da garantire trasparenza e correttezza nei confronti dei comproprietari.

Viene redatto alla fine dell’esercizio, che dura un anno, generalmente da gennaio a dicembre, ma nulla vieta di stabilire che il rendiconto abbia una scansione temporale diversa, per meglio adattarsi alle spese più ingenti per il condominio, ad esempio la caldaia. L’articolo 1130 C.C. stabilisce che il rendiconto deve essere posto all’attenzione dell’assemblea condominiale entro 180 giorni dalla chiusura, prevedendo per l’inadempimento a questo obbligo, la possibilità di revoca giudiziale dell’amministratore. Riguardo al criterio da applicare per il rendiconto, sebbene la Cassazione abbia espresso una prevalenza per il criterio di cassa, non è prevista una norma esplicita a favore del criterio di cassa o di competenza, l’amministratore, però, deve redigere il rendiconto in maniera chiara e trasparente e “in modo da consentire l’immediata verifica” (art. 1130 bis) da parte dei condomini.


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